Istituzione di diritto tributario
1 La nozione di tributo
Il tributo è una somma di denaro che il cittadino versa allo stato. Esso è imposto coattivamente (cioè senza il consenso del cittadino) attraverso una legge o provvedimento, da un ente pubblico. Il tributo fa nascere una obbligazione a carico del cittadino (contribuente), ha come presupposto un fatto economico (cioè il tributo si paga ad esempio in base al reddito). I tributi servono a finanziare le iniziative pubbliche, quindi non ha uno scopo specifico (cioè va all’ente pubblico il quale può utilizzare la somma per gli scopi che ritiene opportuni), salvo ke non si tratta di tributi di scopo o parafiscali, cioè tributi il cui gettito (somma di denaro che arriva all’ente pubblico) è destinato a finanziare specifiche attività (es, le imprese pagano alcuni tributi che servono poi a finanziare attività che riguardano le imprese stesse). Inoltre essi possono avere sia scopi fiscali cioè procurare entrate allo stato, sia scopi extrafiscali come ad es. i tributi ambientali che mirano a proteggere l’ambiente scoraggiando comportamenti che possono danneggiarlo.
L’art. 75 della costituzione ritiene che sia tributo il sacrificio economico individuale imposto, il cui gettito serva a finanziare le spese pubbliche.
2La classificazione tradizionale: imposte, tasse, contributi.
Tributo è un termine generico che comprende: Imposte, tasse e contributi.
Imposta: è il tributo per eccellenza, ha come presupposto un fatto economico posto in essere dal contribuente (cioè è sganciata da qualsiasi prestazione dello stato), ed è proporzionata alla capacità economica del contribuente. L’imposta serve a realizzare i fini di solidarietà sociale stabiliti dagli artt. 2 e 53 della costituzione per cui tutti devono collaborare alle spese pubbliche ma in base alla propria capacità economica.
La tassa: ha come presupposto un atto, un provvedimento(es.concessione governativa) o un servizio(es raccolta dei rifiuti) posto in essere dall’ente pubblico in favore del cittadino. Proprio per questa correlazione con una attività dello stato (lo stato da o fa “qualcosa” e il cittadino paga) che alcuni giuristi hanno messo in dubbio la sua natura di tributo affermando che si trattasse di un corrispettivo o prezzo. In realtà bisogna distinguere tra rapporto di correlatività e di corrispettività. La correlatività implica che il cittadino paga una determinata somma a prescindere dal concreto utilizzo della prestazione (es. la tassa di smaltimento rifiuti il cittadino deve pagarla al proprio comune anke se butta la spazzatura nel comune vicino se nella casa non ci vive e quindi non fa spazzatura) mentre la corrispettività implica una effettiva prestazione da parte dell’ente in favore del cittadino.
I contributi sono prestazioni patrimoniali che hanno come presupposto l’arricchimento di una categoria di soggetti in seguito ad attività dell’ente pubblico. (es il comune rende edificabile una zona, pertanto i terreni acquisteranno maggior valore e i rispettivi proprietari saranno tenuti a pagare un contributo).
Monopoli fiscali :è l’attività imprenditoriale svolta dallo stato (monopolio delle sigarette) alcuni ritengono che rientrino nella categoria dei tributi perché le entrate provenienti dai monopoli servono a finanziare attività pubbliche anche se l cittadino lo paga a titolo di corrispettivo per un servizio( es. il cittadino acquista le sigarette e le paga).
Le fonti
1. La riserva di legge.
L’art. 23 della costituzione stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non i base a legge” .
La riserva di legge ha una funzione garantista cioè ha il fine di tutelare il cittadino garantendo che siano organi che lo rappresentano a potergli imporre di pagare una certa somma di denaro, pertanto le prestazioni patrimoniali possono essere stabilite solo dalla legge.
Per legge in particolare si intende la legge del parlamento, gli atti aventi forza di legge ( decreti legge e decreti legislativi) e la legge regionale. A questi si aggiungono gli atti comunitari tra i quali i regolamenti .
Si tratta di una riserva di legge relativa, quindi non è necessario che la legge stabilisca l’intera disciplina del tributo (in tal caso si avrebbe una riserva assoluta) ma deve stabilire gli elementi essenziali cioè soggetti passivi, l’an (se, motivo, base imponibile) e il quantum (aliquota)del tributo.( es. l’ici imposta comunale sugli immobili ha come soggetto passivo il proprietario dell’immobile, la base imponibile è l’immobile e l’aliquota è una certa percentuale del valore dell’immobile.) La legge però può anche limitarsi a stabilire l’aliquota massima, o a stabilire i criteri cui l’ente impositore deve attenersi.
Inoltre l’art.23 si applica a tutte le prestazioni imposte non solo ai tributi in senso stretto. Quindi esso si applica anche alle tariffe cui il cittadino è tenuto in virtù di un contratto liberamente sottoscritto quando la sua libertà di sottoscriverlo è sostanzialmente limitata a es. i canoni per le tariffe elettriche il cittadino non può rinunciare alla corrente elettrica quindi è limitata la sua libertà nell’adesione al contratto ecco perché opera la riserva di legge.
2 le leggi tributarie dello stato
Le fonti del diritto tributario sono:
La legge del parlamento approvata con le regole stabilite dagli artt. 70 e ss., no possono essere stabilite dalle leggi di bilancio (art.81)e non possono essere abrogate con referendum popolare(art. 75,co 2).
Lo statuto dei diritti del contribuente: si tratta di una legge ordinaria, che stabilisce i principi generali dell’ordinamento tributario.
I decreti legge(d.l.): art. 77 cost. Sono atti,aventi forza di legge, emanati dal governo nei casi straordinari di necessità ed urgenza, che devono essere convertiti in legge entro 60 gg altrimenti decadono con efficacia ex tunc (retroattiva) (cioè perdono efficacia anche per i rapporti sorti durante la loro vigenza poi spetta alla legge stabile il regime di tali rapporti es. se un decreto legge stabilisce il pagamento di un tributo e poi non è convertito in legge , chi ha pagato ha diritto ala restituzione delle somme perché mancherà il presupposto del versamento . Però una legge dello stato potrebbe anche stabilire in che modo si dovrà procedere ai rimborsi.)
I d.l incontrano un limite nell’ art 4 il quale stabilisce che: non si può disporre con d.l. l’istituzione di nuovi tributi ne prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti.
I decreti legislativi (d. lgs.) sono atti aventi forza di legge emanati dal governo su delega del parlamento infatti l’art. 76 stabilisce che il parlamento può delegare al governo al funzione legislativa stabilendo i principi, i criteri direttivi, il tempo entro cui deve emanare l’atto e l’oggetto del d.lgs.
Testi unici: che sono semplicemente delle raccolte di leggi, d.l. e d. lgs che riguardano una determinata materia. Attualmente abbiamo in materia tributaria il T.U. per e imposte sui redditi, T.U. dell’imposta di registro, T.U.dell’imposta ipotecaria e catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
3I regolamenti governativi e la delegificazione.
(I regolamenti in base all’ert.17 legge 400/88 il governo può deliberare regolamenti, previo parere del Consiglio di stato, dopo il visto e la registrazione della Corte dei conti o sono emanati dal presidente della repubblica e pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Essi non possono essere in contrasto con la legge altrimenti illegittimi. I regolamenti possono essere:
-regolamenti esecutivi , per l’attuazione di leggi e decreti legislativi.
- regolamenti attuativi e integrativi per l’attuazione e l’integrazione di leggi e decreti legislativi recanti principi.
-regolamenti indipendenti , nelle materie in cui manca una disciplina legislativa o di atti aventi forza di legge.
- regolamenti organizzatori, che si occupano dell’organizzazione e del funzionamento della delle amministrazioni pubbliche
-i regolamenti che riguardano il lavoro e l’organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti.
- regolamenti delegati cioè atti emanati dal governo nelle materie non coperte da riserva assoluta su delega del parlamento che stabilisce le norme regolatrici.
Attraverso i regolamenti delegati si attua il fenomeno della delegificazione cioè il parlamento può delegare al governo il compito di stabilire con regolamento la disciplina di una data materia precedentemente disciplinata dalla legge. Quindi è il parlamento che stabilisce il contenuto del regolamento che prenderà per questo il nome di regolamento delegificante.)
In materia tributaria in quanto coperta da riserva relativa, si possono avere regolamenti esecutivi e regolamenti delegati, mentre i regolamenti attuativi ed integrativi possono riguardare solo quella parte non coperta da riserva (ricorda: sono coperte da riserva l’oggetto, soggetto passivo, l’an e quantum del tributo).
I regolamenti ministeriali sono emanati da i ministri nelle materie di loro competenza
I regolamenti interministeriali sono emanati da più ministri insieme e per entrambe la procedura è quella dei regolamenti.
4. Il riparto della competenza legislativa tra stato e regioni.
Ex art. 117 cost. le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e competenza residuale in tutte le materie on espressamente riservate allo stato. Inoltre in base all’art.119 cost. hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali.
La riserva di legge ex art. 23 cost. va letta anche in favore delle legge regionali pertanto anche le regioni possono istituire tributi regionali, in particola tale potestà è disciplinata dalla l.42/2009 che stabilendo i principi per l’attuazione del federalismo fiscale ha stabilito tre tipi di tributi regionali con un forma di potere diverso delle regioni:
1) I tributi propri derivati, istituiti e regolati da legge dello stato, il cui gettito è attribuito alle regioni; le regioni con propria legge possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, deduzioni, detrazioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e ne rispetto della normativa comunitaria.
2)addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali. Le regioni con propria legge possono introdurre delle variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale.
3)I tributi propri, istituiti e regolati con leggi proprie in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale.
I tributi locali invece sono frutto di leggi regionali e statali in relazione ai quali gli enti locali hanno una limitata capacità di modifica.
5. nei limiti previsti dagli artt.23, 117 e 119 cost le regioni e gli enti locali possono emanare anche regolamenti.
6.In materia tributaria alcune norme possono essere anche frutto di convenzioni internazionali. Infatti le norme contenute in tali convenzioni entrano a far parte del nostro ordinamento in virtù della legge che ne autorizza la ratifica(firma) e prevalgono sulle norme interne.
7.L’Italia è membro dell’unione europea pertanto anche la legislazione comunitaria opera anche all’interno del nostro stato prevalendo sulla nostra legislazione. Anche se è da precisare che i due ordinamenti hanno competenze diverse pertanto ciascuno ha la potestà legislativa nelle materie di propria competenza. Tra gli atti comunitari ci sono:
I regolamenti: atti generali, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili all’interno degli stati membri pertanto entrano immediatamente in vigore all’interno degli stati membri.
Le direttive: sono atti rivolti agli stati membri che impongono a questi un risultato lasciandoli liberi quanto alla scelta della forma e dei mezzi per raggiungere il risultato.
Se però lo stato non adempie e la direttiva contiene disposizioni precise e incondizionate, questa sarà self executing cioè avrà effetto diretto quindi i cittadini possono chiedere al giudice di applicare la direttiva comunitaria e il giudice non può opporsi.
Le decisioni: sono atti che riguardano casi specifici e sono vincolanti per i destinatari in essi indicati. Tra queste sono ricordiamo le decisioni con le quali la comunità europea intima agli stati di revocare i benefici fiscali considerati aiuti di stato vietati dall’art. 87 del trattato.
8. Efficacia delle norme tributarie nel tempo
Le norme entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione e dispongono per l’avvenire . anche se a questa generale regola si può derogare infatti la legge può avere efficacia retroattiva. La retroattività può riguardare gli la fattispecie cioè colpisce fatti del passato o gli effetti cioè effetti gia verificati o entrambe gli elementi .
Le leggi sono efficaci fin quando non vengo abrogate, dichiarate incostituzionali o quando scadono (leggi temporanee).
L’abrogazione può dipendere da una dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni o perché una nuova legge disciplina interamente la materia gia precedentemente disciplinata.
L’abrogazione opera ex nunc salvo diversa volontà del legislatore, mentre la dichiarazione di incostituzionalità opera ex tunc quindi i tributi pagati in base a tali norme devono essere rimborsati.
9. l’efficacia nello spazio è limitata dalla potestà territoriale dell’ente. Cioè se il tributo è stabilito da legge regionale ovviamente essa avrà effetto solo nella regione.
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